Lo scorso mese di maggio il governo ha emanato un decreto legge (n° 34/2020) denominato «DECRETO RILANCIO» convertito in legge nel mese di luglio (legge 77/2020).
Il Superbonus 110% è un nuovo quadro di agevolazione fiscale che si affianca a quello già in vigore denominato Ecobonus, prevede detrazioni fiscali e cessione del credito dal 50% al 110% per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e sismica.
Nello specifico:
Detrazione fiscale al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia
Detrazioni fiscali al 90% per gli interventi definiti in bonus facciate
Detrazioni fiscali al 110% per gli interventi in ecosismabonus
Ristrutturazione Edilizia
Detrazione fiscale al 50% scontata in 5 anni. Per tale detrazione può essere anche:
Ceduto il credito al fornitore
Scontato il credito dal fornitore in fattura
Per il cliente finale (condominio) rispetto alla situazione pre - Decreto Rilancio sono stati introdotti due vantaggi:
2. Possibilità di cedere il credito
3. Possibilità di scontare il credito
Tipi di interventi condominiali coinvolti:
Rifacimento collettore fognario
Rifacimento vani scala
Facciate (non in bonus facciate)
ecc. ecc.
Bonus facciate
Detrazione fiscale al 90% scontata in 5 anni.
«Il bonus facciate è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali»
Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
1. di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
2. su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
3. sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Anche in questo caso, per il cliente finale rispetto alla situazione pre - Decreto Rilancio sono stati introdotti due vantaggi:
2. Possibilità di cedere il credito
3. Possibilità di scontare il credito
Superbonus
La detrazione fiscale, si applica nella misura del 110 % per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (in fase di modifica al 31/12/2024) da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo per i seguenti interventi.
Questa misura fiscale consente di eseguire lavori di efficientamento energetico e di miglioramento sismico a costo zero.
Anche nel caso del superbonus, i vantaggi sono legati:
2. alla possibilità di cedere il credito
3. alla possibilità di scontare il credito
Gli adempimenti tecnico amministrativi, nel caso del superbonus sono notevoli e richiedono competenze professionali e imprenditoriali trasversali.
Dalla nascita di queste esigenze prende spunto il progetto HELP CASA SUPERBONUS, il quale offre alla proprietà edilizia di avere un unico interlocutore per tutti gli aspetti legati ai lavori eseguiti con detto strumento.
Se sei interessato a ricevere una nostra proposta, compila il questionario allegato alla presente (diviso tra case private e condomini) e sarai ricontattato.
Premessa
Le grandi opportunità previste dal Superbonus 110% implicano la necessità di poter gestire tutte le fasi dell’iter, dallo studio di prefattibilità alla cessione del beneficio fiscale, con la serenità di opportune coperture assicurative a tutela di tutti gli stakeholder (famiglie, imprese e professionisti). ASSIFABBRICATI, specializzata nel supportare l’Amministratore in tutte le dinamiche assicurative inerenti il Condominio, pone la sua competenza nell’evidenziare quanto il comparto assicurativo ha prodotto e quanto produrrà (il settore vive continui aggiornamenti a margine delle numerose riletture interpretative del disposto degli artt. 119 e 121 del D. L. 34 del 19.05.2020 convertito nella L. 77/2020 del 17.07.2020) per accompagnare in massima tutela l’esecuzione dell’epocale provvedimento e come evidenza delle coperture realmente acquistabili sul mercato a confronto di pur legittimi ma inassicurabili desiderata delle parti.
Si precisa che l’unico vincolo assicurativo richiamato nella disciplina in parola è quello previsto
dal comma 14, art. 119, D.L. 34/2020, che prevede per i professionisti tecnici che rilasciano attestazioni o asseverazioni in materia di Ecobonus o di Sismabonus la stipula di una polizza di responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni e asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. È consigliabile richiedere la stipula della polizza per singola asseverazione.
Coperture assicurative per singolo stakeholder
CONDOMINIO: Integrare la Polizza Globale Fabbricati in essere con l’estensione della Responsabilità Civile Terzi (RCT) alla garanzia Responsabilità civile per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione.
Tale estensione di garanzia opera sempreché:
• l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008;
• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così
come definite dall’articolo 583 del Codice Penale.
NB: in parallelo la medesima garanzia deve essere sottoscritta dai proprietari delle abitazioni (persone fisiche) che beneficino del superbonus sulla singola unità abitativa indipendente.
AMMINISTRATORE: Accertarsi che la Polizza di Responsabilità Civile Professionale operi anche per gli appalti di lavori o forniture riguardanti la manutenzione straordinaria degli immobili amministrati,
compresa la committenza dei lavori (purché i relativi lavori siano stati regolarmente deliberati dall’assemblea condominiale e l’Assicurato non prenda parte alla progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori) anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (purché siano stati designati, per legge o per delibera assembleare, il responsabile dei lavori e i Coordinatori per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione).
Per garantire la capienza del massimale si suggerisce di richiedere appendice, per ogni appalto deliberato, che attesti che il massimale assicurato viene integrato di una somma equivalente al valore dell’opera.
IMPRESE EDILI: Indispensabile accertarsi della congruità della copertura assicurativa RCT/O dell’impresa/e appaltatrice/i sia in termini economici (indicazione in polizza del corretto fatturato dell’Impresa) che in termini di condizioni contrattuali (con un’opportuna analisi di risk-management).
Ciò premesso l’impresa appaltatrice dovrà stipulare (prima dell’inizio dei lavori):
Nei casi ritenuti necessari si potrà richiedere Fidejussione a garanzia della buona esecuzione dei lavori.
PROFESSIONISTI: Fermo l’obbligo assicurativo del tecnico che rilascerà attestazione o asseverazioni, come indicato in premessa, per tutti i Professionisti che parteciperanno al superbonus sia in fase tecnica - Ingegneri, Architetti, Geometri ,.. (per Studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, certificazioni APE, ecc.) che in fase amministrativa - Commercialisti, Caf, …( per visto di conformità) è opportuno accertarsi della congruità della copertura assicurativa RC Professionale sia in termini economici (indicazione in polizza del corretto fatturato del professionista) che in termini di condizioni contrattuali (con un’opportuna analisi di risk-management).
Lo Staff di ASSIFABBRICATI rimane a completa disposizione per chiarire e declinare quanto sopra esposto.